Abbiamo ora a disposizione un elenco di mansioni (vedi link decreto e allegato A) con riferimento a buona parte delle Federazioni e Discipline sportive. Al suo interno ci sono figure di carattere generale, come il formatore, e figure invece, come il maniscalco, che sono strettamente legate alla disciplina.
Si ricorda che il decreto legislativo 36/2021 qualifica come lavoratore sportivo:
unitamente ai preposti alle gare, indicati dall’articolo 25 come “i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico”.
Accanto a queste figure già tipizzate, troviamo
“ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente”.
Il provvedimento in esame – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21/02/2024 – ha pertanto adottato il primo elenco di mansioni suscettibile annualmente di essere integrato, come previsto dall’art. 25 comma 1 ter.
Si può quindi dire che il quadro ora risulta definito seppur suscettibile nel tempo di ulteriori modifiche/integrazioni.
Le mansioni ed i dubbi interpretativi
L’elenco non appare infatti ancora completo: nove Federazioni, una Federazione paralimpica e otto Discipline sportive associate non hanno ancora fornito indicazioni.
Si ritiene inoltre necessario un lavoro di armonizzazione relativamente alle mansioni funzionali a qualsiasi attività sportiva dilettantistica che non sono state indicate da tutte le Federazioni e Discipline sportive associate: si pensi ai profili come quello dei “docenti formatori sportivi”, dei “safeguarding officer per la tutela dei minori nella pratica sportiva”, gli “addetti al trasporto degli atleti”, gli “addetti antidoping” o “i dirigenti accompagnatori”.
Ci sono poi figure con riferimento alle quali sarebbero opportuni chiarimenti onde evitare possibili contestazioni sia per la formulazione non puntuale dell’oggetto della prestazione sia per il rischio che siano svolte nell’esercizio di una attività che richiede l’abilitazione professionale, circostanza che fa decadere dalla possibilità di qualificare il collaboratore come lavoratore sportivo.
Si pensi alla figura del massaggiatore: potrà qualificarsi come lavoratore sportivo se non interviene con funzione terapeutica (non si deve trattare di fisioterapista o di massofisioterapista iscritto all’albo dei fisioterapisti in virtù della riconosciuta equipollenza dei titoli) o estetica, pena la riconduzione della prestazione alle attività protette.
Altra figura dai contorni forse da definire è l’assistente sanitario. Questa figura viene prevista dalla FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA (FCRI) che indica come riferimento normativo le Playing Conditions - Art.24.5.1. ai sensi del quale “In caso di infortunio a un giocatore, la squadra d'appartenenza dell’infortunato avrà 5 minuti di tempo per provvedere alla sua sostituzione, ferma restando per gli arbitri la possibilità di prolungare la sosta per infortuni di estrema gravità, da annotarsi specificatamente nel referto di gara. Trascorso tale termine, a meno di espressa indicazione da parte degli arbitri nel referto di gara sulla necessità del prolungamento dell’interruzione, sarà prevista una sanzione fino ad € 5,00 per ogni minuto di ritardo a carico della squadra, o delle squadre inadempienti”. Ci si interroga su ruolo e competenze di cui deve essere in possesso questo lavoratore sportivo.
in collaborazione con:
Per completezza di informazione, Uisp Comitato di Padova pubblica il testo integrale del Decreto Balduzzi dalla Gazzetta Ufficiale 169 del 20 luglio 2013 e il Decreto attuativo del 26 giugno 2017 che ne disciplina in modo definitivo l'effettiva entrata in vigore.
Nell' Allegato A la specifica delle discipline che rientrano nel Decreto.
• G.U. 169 20-07-2013 Decreto Balduzzi